Art. 3.
(Norme transitorie).

      1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive nomina, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, due esperti di chiara fama e di riconosciuta indipendenza, competenti rispettivamente nelle materie giuridico-

 

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amministrative ed economico-contabili, con il compito di procedere agli adempimenti correnti strettamente connessi al trasferimento al CONI dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 2, e a garantire la continuità delle attività e delle obbligazioni intraprese dalla società CONI Servizi Spa sciolta ai sensi del citato articolo 2, comma 1.
      2. Il mandato degli esperti è a tempo determinato e cessa con l'esaurimento dei compiti di cui al comma 1. Per l'esercizio delle loro funzioni essi possono avvalersi della collaborazione del personale amministrativo del CONI.
      3. È fatto salvo l'utilizzo delle risorse previste dal comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adempimento delle obbligazioni trasferite al CONI a seguito dello scioglimento della società CONI Servizi Spa e degli oneri direttamente connessi a garantire la successione nei rapporti della medesima società in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge.